IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
«Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri a norma
dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare,
l'art.  7,  comma  2, secondo il quale il Presidente del Consiglio di
Ministri  individua,  con  propri  decreti,  le  strutture  della cui
attivita'  si  avvalgono  i Ministri da lui delegati, determinando il
numero massimo dei servizi in cui ciascun ufficio si articola;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio  2002,  recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri» ed, in particolare, l'art. 19
che  definisce  le  funzioni  relative  al  Dipartimento  per le pari
opportunita';
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.
520,  in  materia  di  organizzazione dei dipartimenti e degli uffici
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11
luglio  2003  concernente  la determinazione della dotazione organica
del  personale  non  dirigenziale  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  e  la  determinazione  del  contingente  del  personale  di
prestito presso le strutture della Presidenza;
  Vista  la  legge  1° marzo  2002,  n. 39, recante «Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria  2001», con particolare
riferimento all'art. 29;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio  2003,  n.  215,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno
2000,  che  attua  il  principio  della parita' di trattamento fra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
11 giugno  2001,  con  il  quale  e'  stato  conferito  l'incarico di
Ministro  senza portafoglio per le pari opportunita' all'on. Stefania
Prestigiacomo  nonche'  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 febbraio 2002 recante la relativa delega di funzioni;
  Ritenuta   la   necessita'   di  provvedere  alla  costituzione  ed
organizzazione  dell'Ufficio  per  la  promozione  della  parita'  di
trattamento  e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza
o  sull'origine  etnica di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002,
n. 39;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nell'ambito  del  Dipartimento  per  le pari opportunita' della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, l'Ufficio per la promozione
della  parita'  di  trattamento  e la rimozione delle discriminazioni
fondate  sulla  razza  o sull'origine etnica di cui all'art. 29 della
legge  1° marzo  2002,  n.  39,  di  seguito denominato «Ufficio», e'
costituito  come struttura di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'art.  1,  comma  1,  lettera  g), del decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri 23 luglio 2002, ed organizzato secondo quanto
previsto negli articoli seguenti.